PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (c.740)
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
L'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, qualifica come soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
POSSESSO "QUALIFICATO"
Il “possesso” di immobili deve essere inteso come “possesso qualificato” e non come mera detenzione dell’immobile
Il possesso è qualificato qualora sia riconducibile al diritto di proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica espressamente disciplinata dalla legge (ad es locazione finanziaria o concessione di beni demaniali)
Soggetti passivi (c.743)
I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.